lunedì 12 ottobre 2009

Quando lo spacciatore risponde della morte del cliente

Per configurare la responsabilità penale dello spacciatore per la morte del cliente occorre accertare non solo il nesso di causalità tra cessione di sostanze stupefacenti e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore. E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione con la sentenza n. 22676 depositata il 29 maggio scorso.

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