lunedì 12 ottobre 2009

L’attività dell’avvocato dell’ente locale deve essere esclusiva


La possibilità di iscrizione degli avvocati nell'elenco speciale "Addetti Uffici Legali" annesso all'albo forense ha come presupposto imprescindibile l'esclusività dell'espletamento dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 18359 depositata il 19 agosto scorso, confermando le decisioni dell'Ordine degli avvocati di Lucca e del Consiglio Nazionale Forense. Nella specie un avvocato del foro lucchese era stato cancellato dall'elenco speciale in quanto il Comune gli aveva affidato diversi incarichi amministrativi con funzioni estranee a quella tipicamente legali e perciò preclusive dell'iscrizione nell'elenco speciale per difetto d'esclusività.

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