lunedì 12 ottobre 2009

Avvocati stabiliti: stretta sulle iscrizioni nell’Albo


I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato. E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense dalla commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 17 del 25 giugno 2009. L’Ordine dovrà rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.

Riforma forense: per l’Antitrust restringe la concorrenza

“La riforma della professione forense delineata dal testo adottato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese”. E’ quanto affermato dall’Antitrust nella segnalazione inviata venerdì scorso al Parlamento. Destano preoccupazione in particolare le disposizioni che riguardano: • l’estensione dell’ambito delle esclusive, che determina una restrizione della concorrenza tra professionisti; • le nuove modalità di accesso alla professione, perché irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense; • la previsione di tariffe minime; • l’ampliamento delle incompatibilità degli avvocati; • il divieto della pubblicità comparativa.

L’attività dell’avvocato dell’ente locale deve essere esclusiva


La possibilità di iscrizione degli avvocati nell'elenco speciale "Addetti Uffici Legali" annesso all'albo forense ha come presupposto imprescindibile l'esclusività dell'espletamento dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 18359 depositata il 19 agosto scorso, confermando le decisioni dell'Ordine degli avvocati di Lucca e del Consiglio Nazionale Forense. Nella specie un avvocato del foro lucchese era stato cancellato dall'elenco speciale in quanto il Comune gli aveva affidato diversi incarichi amministrativi con funzioni estranee a quella tipicamente legali e perciò preclusive dell'iscrizione nell'elenco speciale per difetto d'esclusività.

Legittima l’istanza di rinvio via fax

Qualora la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 37535 depositata il 24 settembre scorso. Nel caso in esame gli ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato che aveva inviato un'istanza di rinvio via fax, giustificando la sua assenza con l'impossibilità di recarsi all'udienza in ragione della concomitanza di un ulteriore impegno professionale.

Quando lo spacciatore risponde della morte del cliente

Per configurare la responsabilità penale dello spacciatore per la morte del cliente occorre accertare non solo il nesso di causalità tra cessione di sostanze stupefacenti e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore. E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione con la sentenza n. 22676 depositata il 29 maggio scorso.

Approvato alla Camera il Ddl Alfano sulle intercettazioni

Con 318 voti a favore, 224 contrari ed un deputato astenuto la Camera ha approvato il disegno di legge in materia di intercettazioni. Queste le novità: • intercettabili i reati con pene superiori a 5 anni • necessità di “evidenti indizi di colpevolezza” • durata massima delle intercettazioni, anche non continuativa, di 30 giorni, con la possibilità di 2 proroghe di 15 giorni • divieto di pubblicare le intercettazioni, anche in modo parziale o per riassunto, fino alla conclusione delle indagini preliminari • Sanzioni per giornalisti ed editori. In caso di violazione del divieto di pubblicazione il giornalista rischia l'arresto fino a 30 giorni di carcere, mentre l’editore una multa fino a 465mila euro. • Stop alla pubblicazione delle intercettazioni da distruggere. E' prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi pubblica, anche per riassunto o in parte, il contenuto di queste conversazioni • Tetto alle spese in materia di intercettazioni stabilito ogni anno con decreto del ministro della Giustizia • Previste deroghe per i reati in materia di mafia e terrorismo Secondo il Ministro Alfano con la nuova legge è stato raggiunto un “punto di equilibrio ragguardevole tra la tutela della privacy e delle indagini”. Critiche invece dall’Associazione Nazionale Magistrati e dai rappresentanti dei giornalisti e degli editori. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione finale.

Telefonate private dall’ufficio: il dipendente commette reato

L’uso privato del telefono dell’ufficio da parte del pubblico dipendente integra il reato di peculato. Così ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 21165 del 20 maggio scorso. Il caso riguardava un dipendente amministrativo di un ospedale, il quale, nell’arco di un biennio, aveva effettuato numerose telefonate di natura privata, anche verso paesi stranieri. Per i giudici di Piazza Cavour “l’uso degli apparecchi telefonici comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l’impiegato ha disponibilità per ragioni d’ufficio, e configura l’ipotesi del reato di cui al primo comma dell’art. 314 del codice penale”. Non è invece punibile l’uso per comunicazioni private del telefono dell'ufficio in quelle situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico.