lunedì 12 ottobre 2009

Avvocati stabiliti: stretta sulle iscrizioni nell’Albo


I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato. E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense dalla commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 17 del 25 giugno 2009. L’Ordine dovrà rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.

Riforma forense: per l’Antitrust restringe la concorrenza

“La riforma della professione forense delineata dal testo adottato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese”. E’ quanto affermato dall’Antitrust nella segnalazione inviata venerdì scorso al Parlamento. Destano preoccupazione in particolare le disposizioni che riguardano: • l’estensione dell’ambito delle esclusive, che determina una restrizione della concorrenza tra professionisti; • le nuove modalità di accesso alla professione, perché irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense; • la previsione di tariffe minime; • l’ampliamento delle incompatibilità degli avvocati; • il divieto della pubblicità comparativa.

L’attività dell’avvocato dell’ente locale deve essere esclusiva


La possibilità di iscrizione degli avvocati nell'elenco speciale "Addetti Uffici Legali" annesso all'albo forense ha come presupposto imprescindibile l'esclusività dell'espletamento dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 18359 depositata il 19 agosto scorso, confermando le decisioni dell'Ordine degli avvocati di Lucca e del Consiglio Nazionale Forense. Nella specie un avvocato del foro lucchese era stato cancellato dall'elenco speciale in quanto il Comune gli aveva affidato diversi incarichi amministrativi con funzioni estranee a quella tipicamente legali e perciò preclusive dell'iscrizione nell'elenco speciale per difetto d'esclusività.

Legittima l’istanza di rinvio via fax

Qualora la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 37535 depositata il 24 settembre scorso. Nel caso in esame gli ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato che aveva inviato un'istanza di rinvio via fax, giustificando la sua assenza con l'impossibilità di recarsi all'udienza in ragione della concomitanza di un ulteriore impegno professionale.

Quando lo spacciatore risponde della morte del cliente

Per configurare la responsabilità penale dello spacciatore per la morte del cliente occorre accertare non solo il nesso di causalità tra cessione di sostanze stupefacenti e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore. E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione con la sentenza n. 22676 depositata il 29 maggio scorso.

Approvato alla Camera il Ddl Alfano sulle intercettazioni

Con 318 voti a favore, 224 contrari ed un deputato astenuto la Camera ha approvato il disegno di legge in materia di intercettazioni. Queste le novità: • intercettabili i reati con pene superiori a 5 anni • necessità di “evidenti indizi di colpevolezza” • durata massima delle intercettazioni, anche non continuativa, di 30 giorni, con la possibilità di 2 proroghe di 15 giorni • divieto di pubblicare le intercettazioni, anche in modo parziale o per riassunto, fino alla conclusione delle indagini preliminari • Sanzioni per giornalisti ed editori. In caso di violazione del divieto di pubblicazione il giornalista rischia l'arresto fino a 30 giorni di carcere, mentre l’editore una multa fino a 465mila euro. • Stop alla pubblicazione delle intercettazioni da distruggere. E' prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi pubblica, anche per riassunto o in parte, il contenuto di queste conversazioni • Tetto alle spese in materia di intercettazioni stabilito ogni anno con decreto del ministro della Giustizia • Previste deroghe per i reati in materia di mafia e terrorismo Secondo il Ministro Alfano con la nuova legge è stato raggiunto un “punto di equilibrio ragguardevole tra la tutela della privacy e delle indagini”. Critiche invece dall’Associazione Nazionale Magistrati e dai rappresentanti dei giornalisti e degli editori. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione finale.

Telefonate private dall’ufficio: il dipendente commette reato

L’uso privato del telefono dell’ufficio da parte del pubblico dipendente integra il reato di peculato. Così ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 21165 del 20 maggio scorso. Il caso riguardava un dipendente amministrativo di un ospedale, il quale, nell’arco di un biennio, aveva effettuato numerose telefonate di natura privata, anche verso paesi stranieri. Per i giudici di Piazza Cavour “l’uso degli apparecchi telefonici comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l’impiegato ha disponibilità per ragioni d’ufficio, e configura l’ipotesi del reato di cui al primo comma dell’art. 314 del codice penale”. Non è invece punibile l’uso per comunicazioni private del telefono dell'ufficio in quelle situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico.

E' LEGGE IL DDL SICUREZZA, NASCE IL REATO DI CLANDESTINITA'

Giovedì scorso il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge in materia di sicurezza pubblica. Queste le principali novità: • introdotto il reato di immigrazione clandestina: sarà punibile con un'ammenda dai 5mila ai 10mila euro • centri di identificazione ed espulsione: il trattenimento potrà durare fino a 180 gg • nuovi disposizioni contro i matrimoni di interesse per acquisire la cittadinanza • esclusione dalle gare d'appalto delle vittime di concussione o estorsione aggravata che non hanno denunciato i fatti, salvo che ricorra lo stato di necessità o di legittima difesa • contrasto nell’impiego dei minori nell’accattonaggio • previsione delle c.d. ’’ronde’’: associazioni di cittadini potranno segnalare alle forze dell'ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo.

LA CAMERA APPROVA IL DDL SULLA VIOLENZA SESSUALE

Il 14 luglio scorso la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge in materia di violenza sessuale. Il provvedimento, che ora passa al Senato per l'approvazione finale, prevede un inasprimento della sanzioni. Il reato di violenza sessuale sarà punito con la reclusione da sei a dodici anni. Prevista invece la reclusione da sette a quindici anni in caso di circostanze aggravanti, che ricorrono quando il fatto è commesso: • nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici • con l'uso di armi, di sostanze alcoliche o stupefacenti • da persona travisata • su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; • nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore • nei confronti di donna in stato di gravidanza • su persona con disabilità • in luoghi di lavoro con abuso di relazioni di ufficio Stabilite pene più severe se: • il fatto è commesso in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci (reclusione da otto a sedici anni) • oppure in caso di violenza di gruppo (reclusione da sette a sedici anni) Le nuove disposizioni inoltre raddoppiano i termini di prescrizione per i reati di violenza sessuale.

MEDIATORE: OBBLIGHI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'


Il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente arrecando danni a terzi, é tenuto, a favore di questi ultimi, al risarcimento dei danni. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16382 del 14 luglio scorso che ha confermato la condanna di una agenzia immobiliare a restituire la caparra ed al risarcimento dei danni subiti da una acquirente. Nelle specie il compratore, dopo aver sottoscritto la proposta di acquisto, aveva appreso che l’immobile in questione risultava intestato in parte ad un altro soggetto.

BLACK-OUT DEL 2003, NEGATO IL RISARCIMENTO DEL DANNO


I danni subiti in occasione del noto “black-out” che ha interessato il nostro Paese nella notte tra il 27 e 28 settembre 2003 devono essere valutati in relazione al caso concreto. E' quanto si evince dalla lettura dell'ordinanza n. 20324 del 21 settembre 2009 emessa dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione. Nel caso di specie un cittadino aveva ottenuto il risarcimento dei danni subiti per l'avaria dei cibi conservati in frigoriferi e congelatori spenti per diverse ore a causa del black-out. Secondo i giudici di legittimità la motivazione della decisione di merito è “apodittica”, poiché ha preteso di “trasformare la regola probabilistica generale in regola di inferenza probabilistica adeguata al caso concreto senza offrire alcuna giustificazione”.

TERAPIA DEL DOLORE, IL PRIMO Sì DELLA CAMERA

La Camera dei Deputati ha approvato mercoledì scorso le nuove norme in materia di terapia del dolore. Il provvedimento prevede in particolare che, attraverso un'équipe multiprofessionale specializzata in cure palliative, sia definito un programma di cura individuale per il paziente e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: • presa in carico della persona malata e dei suoi familiari; • tutela della dignità del paziente e rispetto della sua volontà; • salvaguardia e valorizzazione della qualità di vita nella fase terminale della malattia. Possono accedere ai servizi assistenziali della rete i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: • malattia progressiva e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta; • consenso informato da parte del paziente; • indice di Karnofsky minore o uguale a 50; • richiesta del medico di famiglia o dimissione protetta dal reparto ospedaliero unita a richiesta del medico di base.

INTRODOTTO L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO


Il 18 giugno 2009 la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni che danno vita all'Arbitro Bancario Finanziario, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Potranno essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, fino ad un importo di 100.000 euro e purché siano iniziate dopo il 1° gennaio 2007. Il nuovo Organo decidente si articolerà in tre collegi con sede a Milano, Roma e Napoli. Ciascuno dei collegi sarà composto da cinque membri: due espressione delle parti (intermediari e clienti) e tre, compreso il Presidente, scelti dalla Banca d'Italia

"CLASS ACTION" RINVIATA AL 1 GENNAIO 2010

Nuovo rinvio per l’azione collettiva risarcitoria, la c.d. “class action”. Con il Decreto Legge n. 78 del 2009 è stata infatti prorogata al 1 gennaio 2010 l’entrata in vigore della normativa che introduce il nuovo istituto. Nel frattempo tuttavia il Parlamento ha dato il via libera al Ddl Sviluppo che modifica in parte la disciplina, prevedendo l’esperibilità dell’azione per gli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge. La class action quindi, in assenza di un nuovo intervento di coordinamento da parte del legislatore, • riguarda tutti gli illeciti compiuti a partire dal prossimo agosto, dalla data di entrata in vigore del Ddl sviluppo • e potrà comunque essere esperita solo a partire dal 1 gennaio 2010

AUTOVELOX IN CENTRO, OK MULTE SENZA CONTESTAZIONE E FOTO

L'utilizzo dell'autovelox è legittimo anche nelle strade del centro abitato pur in assenza della fotografia del veicolo e della contestazione immediata della multa. E’ quanto stabilito dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 12843 del 3 giugno scorso.

CORTE COSTITUZIONALE, L'INDENNIZZO DIRETTO E' FACOLTATIVO


L'azione prevista dalla procedura dell'indennizzo diretto, che in caso di incidente stradale consente al danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione, è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa alla tradizionale azione di responsabilità civile. E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180 depositata il 19 giugno scorso. A favore del carattere alternativo dell'indennizzo diretto - sottolinea la Consulta - depone uno dei principi fondamentali della legge delega che ha introdotto l'istituto e che prevede “un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela”

SUL MOTORINO IN DUE, L'ASSICURAZIONE DEVE RISARCIRE I DANNI

L'impresa assicuratrice è obbligata a risarcire i danni ai terzi anche se al momento dell'incidente sul motorino viaggiavano in due persone in violazione del Codice della Strada. E’ questa la conclusione a cui è giunta la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 12270 depositata il 27 maggio 2009. Per escludere la garanzia assicurativa – precisano gli ermellini – occorre che la specifica circostanza, ovvero la conduzione di un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione, sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. Nel caso esaminato la clausola contrattuale escludeva la garanzia solo “qualora il conducente non fosse abilitato alla guida” senza prevedere altre ipotesi di esclusione, mentre nei fatti era possibile configurare solo una guida effettuata irregolarmente per l'inosservanza delle prescritte cautele

CONCORSO DI COLPA DEL TERZO TRASPORTATO SENZA CINTURA


Il mancato uso delle cinture da parte del terzo trasportato concorre a produrre il danno e ne determina la riduzione del risarcimento. E quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n.12547 depositata il 28 maggio scorso. Nel caso di specie i giudici avevano riscontrato il comportamento colpevole della trasportata, una donna incinta, che al momento dell’incidente stradale non indossava la cintura di sicurezza. Da qui la riduzione del risarcimento del danno per le lesioni subite. Il comportamento della donna, peraltro, non era giustificato dalla certificazione del ginecologo, che provasse condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture.

SENZA L'AUDIZIONE DELL'INTERESSATO LA MULTA VA ANNULLATA

Va annullata la multa se il trasgressore che ne ha fatto richiesta non viene ascoltato. E' quanto stabilito dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 13622 depositata l'11 giugno scorso. Secondo i giudici in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente, costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di questa fase.

SANZIONI AMMINISTRATIVE, PERCEZIONE SENSORIALE DELL'AGENTE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è riservato al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 17355 depositata il 24 luglio scorso. I giudici precisano che è invece ammessa la contestazione e la prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà.